Prestazioni Ambulatoriali

TRATTAMENTO RIABILITATIVO AMBULATORIALE

L’accesso ai centri di riabilitazione ex art. 26  avviene con prescrizione del MMG (medico di medicina generale) o dal PLS (pediatra di libera scelta) sul modulario regionale del SSN.

La prescrizione del trattamento riabilitativo ex art. 26 deve contenere:

  • la diagnosi clinica che giustifica il trattamento richiesto;
  • il tipo di trattamento riabilitativo, il regime (ambulatoriale, domiciliare) in cui deve essere erogato, il numero delle prestazioni;
  • l’indicazione che trattasi di prestazioni ex art. 26 L. 833/78

Tale prescrizione (esente da ticket) unitamente al progetto e programma riabilitativo redatto dal medico responsabile del Centro Riabilitativo nei termini previsti dalle linee guida sulla riabilitazione del 30/05/98 (obiettivi, tempi, modalità, etc) , viene inviata all’AUSL per l’effettuazione delle prescritte verifiche e controlli.

Le eventuali proroghe del trattamento riabilitativo non richiedono la prescrizione del medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS), ma saranno modificate dal centro di riabilitazione al competente servizio delle AUSL.

Accesso alle prestazioni

La richiesta di prestazione ambulatoriale o domiciliare può essere effettuata dalle persone interessate direttamente o dai loro familiari, presso il Presidio.

I presidi abilitati

Ecco i presidi abilitati a fornire prestazioni di tipo ambulatoriale.