TRATTAMENTO RIABILITATIVO AMBULATORIALE
L’accesso ai centri di riabilitazione ex art. 26 avviene con prescrizione del MMG (medico di medicina generale) o dal PLS (pediatra di libera scelta) sul modulario regionale del SSN.
La prescrizione del trattamento riabilitativo ex art. 26 deve contenere:
- la diagnosi clinica che giustifica il trattamento richiesto;
- il tipo di trattamento riabilitativo, il regime (ambulatoriale, domiciliare) in cui deve essere erogato, il numero delle prestazioni;
- l’indicazione che trattasi di prestazioni ex art. 26 L. 833/78
Tale prescrizione (esente da ticket) unitamente al progetto e programma riabilitativo redatto dal medico responsabile del Centro Riabilitativo nei termini previsti dalle linee guida sulla riabilitazione del 30/05/98 (obiettivi, tempi, modalità, etc) , viene inviata all’AUSL per l’effettuazione delle prescritte verifiche e controlli.
Le eventuali proroghe del trattamento riabilitativo non richiedono la prescrizione del medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS), ma saranno modificate dal centro di riabilitazione al competente servizio delle AUSL.