Con l’Accordo del 2 Febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all’allegato “criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che costituisce parte integrante dello stesso.
Il nuovo Accordo, unitamente all’allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 Febbraio 2017.
È diritto del professionista sanitario conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S., i crediti dallo stesso maturati, oltre che la propria posizione formativa complessiva.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria.
Dalla data di cui al precedente comma, il professionista sanitario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale E.C.M., nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
La Commissione nazionale individua gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all’art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012 e li inserisce in almeno una delle seguenti macro aree:
- obiettivi formativi tecnico-professionali (individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza;
- obiettivi formativi di processo (individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione di eventi destinati ad operatori ed équipe che operano in un determinato segmento di produzione;
- obiettivi formativi di sistema (individuano lo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti gli operatori).
La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo. Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.
I crediti individuali maturati dai professionisti sanitari sono registrati in un’unica anagrafe nazionale gestita dal Co.Ge.A.P.S. Per la registrazione dei crediti, il provider trasmette i dati tramite traccia elettronica comune all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.
Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato E.C.M. dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna dell’attestato è preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento formativo.
Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e la certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio.